Ieri è stata approvata la legge di bilancio 2025. dove sono state introdotte significative modifiche alla vetusta legge 157/92, la legge sulla CACCIA.
Oggi leggiamo in ogni dove che tutti hanno la paternità di tale norma, tutti hanno dato indicazioni e suggerimenti al Parlamento Italiano affinchè ciò avvenisse.
A scansi di equivoci è doveroso fare alcune precisazioni:
La legge di Bilancio 2025 è stata approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, pertanto solo gli onorevoli e i senatori che hanno votato il provvedimento in primis sarebbero da ringraziare.
E’ altresì vero che tali norme all’interno della legge stessa sono state volute dal Governo di Giorgia MELONI e sicuramente proposte e difese dal Ministro Francesco LOLLOBRIGIDA, altre figure che è doveroso ringraziare, tutto il resto è solo coreografia e corsa all’autoincensamento per sfruttare la situazione.
E’ lapalissiano che le Associazioni venatorie in primis F.I.D.C. (Federazione Italiana della Caccia) abbiano proposto, condiviso, concordato con le strutture Ministeriali e Parlamentari per far sì che tali modifiche venissero inserite nel provvedimento, ma non dimentichiamo che l’ultima parola spetta sempre a chi alza la mano seduto sul proprio scranno, pertanto noi cacciatori dovremo ricordarci chi c’è stato e chi ha votato contro.
Fatte queste dovute mie personali considerazioni ora visto il proliferare di interpretazioni “fai da te” della norma cercherò di spiegare effettivamente con parole comprensibili le novità apportate, avvalendomi delle spiegazioni che ho raccolto dal parere redatto da un legale esperto di materia venatoria.
“Con la Legge di Bilancio 2025 approvata ieri sono state introdotte significative modifiche alla legge 157/92 sulla caccia.
Riguardano principalmente l’articolo 18 e includono:
- Validità dei calendari venatori: La legge 157/92 ora legittima e autorizza l’esercizio venatorio per ciascuna intera annata venatoria. I calendari venatori regionali hanno il compito di indicare i periodi di caccia per ciascuna specie.
- Pareri sul calendario venatorio: Il parere del Comitato Faunistico-Venatorio Nazionale assume lo stesso peso di quello dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
- Termini per i ricorsi: Il termine per impugnare un calendario venatorio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) è stato ridotto a trenta giorni. In caso di sospensione cautelare del calendario, torna in vigore il calendario venatorio della stagione precedente o, in mancanza, l’ultimo valido. (Questa norma di fatto consentirà in qualsiasi caso che l’attività venatoria non potrà più subire sospensioni totali)
Queste modifiche mirano a garantire una maggiore stabilità e prevedibilità nella gestione dell’attività venatoria, riducendo l’incertezza derivante da possibili sospensioni dei calendari venatori e rafforzando il ruolo del Comitato Faunistico-Venatorio Nazionale.”
Un grande risultato che finalmente ci consentirà di tornare a cacciare senza la spada di Damocle dei vari ricorsi ambientalisti spesso fatti solo per ostruzionismo.
Guido DELLAROVERE
Presidente F.I.D.C. Regione Piemonte