Patelli: “Dieci proposte di emendamento per una scuola migliore e al passo con i tempi che stiamo vivendo”

Abbiamo largamente condiviso con il mondo della scuola una serie di correttivi importanti e sui quali abbiamo aperto il dialogo con le altre forze politiche per fare finalmente contare il Parlamento nelle scelte del Governo sulla scuola. Questo lavoro ha prodotto una serie di emendamenti al dl Sostegni bis che riguardano essenzialmente dieci questioni su temi che non possono più essere procrastinati. Ora attendiamo la risposta del ministro dell’Istruzione Bianchi”. Così l’onorevole Cristina Patelli, referente per la scuola per la Lega in Piemonte, spiega le questioni maggiormente “calde” relative all’attuale manovra di governo.

In particolare, le questioni sul tavolo sono le seguenti: lo sblocco delle assegnazioni provvisorie, delle utilizzazioni e della stipula di contratti a tempo determinato del personale di ruolo; lo sblocco del vincolo di tre anni per i neo trasferiti; la sostituzione prova conclusiva percorso di formazione e prova; l’assunzione in ruolo dalla II^ fascia delle GPS; la cancellazione divieto di partecipazione al concorso ordinario se bocciati; la riapertura termini del concorso ordinario; l’assunzione in ruolo dalla I^ fascia delle GPS senza 3 anni servizio; la progressione carriera Dsga facenti funzione; i concorsi per Insegnanti di Religione Cattolica.

Più nel dettaglio, nell’art. 58, sono state inserite norme che permettono in un caso a migliaia di insegnanti di poter prestare il proprio servizio in condizioni logistiche migliori in un periodo di particolare complessità e fragilità psicologica per gli effetti devastanti della crisi pandemica e nell’altro, con l’introduzione di un articolo, ad evitare il protrarsi di situazioni di contenzioso, che vedono contrapposte tra loro le varie categorie di utenti della scuola, nocive per la serenità che deve caratterizzare la vita di ogni istituzione scolastica.

Per ciò che concerne l’articolo 59 è stata richiesta una variazione intesa a richiedere ad un insegnante, che si sottolinea è già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della disciplina, una buona preparazione sul piano della didattica piuttosto che l’ennesima prova di conoscenza disciplinare. E poi ancora l’introduzione di una norma intesa a raggiungere il duplice obiettivo di una ampia copertura di tutti i posti disponibili, favorendo il regolare avvio dell’anno scolastico, e della notevole riduzione del precariato storico, che vede migliaia di insegnanti impegnati da anni con contratto a td e senza aver mai potuto concorrere per partecipare ad un corso abilitante; l’ultimo ciclo di TFA risale infatti all’ormai lontano 2014. E in ultimo, l’eliminazione di un periodo (l’ultimo del comma 13 dell’art. 59) che risulta essere una disposizione di legge chiaramente vessatoria che limita in modo inaccettabile il diritto di qualsiasi cittadino della UE a concorrere per ottenere un posto di lavoro che sia correlato alla propria preparazione professionale.

Al comma 18 è stato richiesto di eliminare l’ultimo periodo poichè la riapertura dei termini concorsuali ordinari per una sola categoria di laureati comporterebbe un sicuro profilo di incostituzionalità per disparità di trattamento. All’art. 59, dopo il comma 8 sexties è stata richiesta l’aggiunta di una serie di sottoparagrafi con l’obiettivo di poter ottenere una ampia copertura di tutti i posti disponibili, favorendo il regolare avvio dell’anno scolastico.

E’ stato poi richiesto l’inserimento di un articolo 59-bis poiché l’esclusione di fatto degli Assistenti amministrativi facenti funzione della scuola da responsabilità a lungo loro affidate – con conseguente perdita di un prezioso bagaglio di esperienza – mette a rischio il buon andamento dell’Amministrazione, principio sancito all’art. 97 della Costituzione. Già la legge di Bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza con l’equiparazione del servizio svolto al titolo d’accesso al concorso. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna – normativamente ancora prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato – per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni. Evidente, pertanto, la palese contraddizione di permettere a persone esperte ma prive di laurea (parliamo sempre degli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA) di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento e poi non consentire loro di concorrere a un riservato. Nell’Intesa del 1 ottobre 2019, sottoscritta dall’allora ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti con le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola, si contemplava tale possibilità. La situazione di disagio organizzativo di tantissime scuole si è venuta ad aggravare pesantemente con l’insorgere dell’epidemia del COVID19 e l’applicazione delle conseguenti necessarie misure di distanziamento sociale e attivazione della didattica a distanza, che viene a gravare non poco sulle attività del personale tecnico e amministrativo.

E’ stato poi richiesto di inserire un nuovo articolo che prevede il recupero delle graduatorie del concorso 2004, con due procedure parallele e distinte che vengono incontro sia a coloro che esercitano da anni la funzione docente sia ai giovani laureati. Il dispositivo individua per i prossimi concorsi a posti di IRC una quota di riserva nella misura del 50% da destinare a un concorso riservato strutturato sulla falsariga del FIT transitorio per la scuola secondaria (D.lgs. 59) e del concorso straordinario del dl Dignità. Si va poi a risolvere definitivamente la questione degli idonei del primo concorso che, per anni, hanno atteso di essere stabilizzati e per i quali si era trovata la soluzione dello scorrimento delle graduatorie, saltata nel 2013 pare per un errore tecnico nella formulazione dell’articolato. Infine viene rappresentata l’opportunità di esonerare i candidati di età più avanzata e quasi sempre sprovvisti della conoscenza di lingue straniere, non essendo previsto l’insegnamento nei vecchi percorsi accademici pontifici e non essendo, peraltro, previsto negli ordinamenti vigenti l’insegnamento della religione cattolica in lingua straniera.

Nell’art.10 è stato proposto un articolo 14-bis che ha l’intenzione di assicurare l’interpretazione normativa secondo cui può ritenersi applicabile la legge regionale lombarda n. 27/2006 che, all’art. 5, commi 2 e 3, detta: “gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dell’incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l’affidamento diretto dell’incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi” diversamente da quanto prevede l’ANAC con delibera n.1300 del 14 dicembre 2016 che riconduce questa fattispecie alla categoria degli appalti di servizi, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni del Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI. Anche al comma 6 del medesimo articolo sono state proposte modifiche con la ratio di permettere ai piccoli comuni che ancora gestiscono in proprio l’esercizio degli impianti sportivi di proprietà comunale di ottenere i contributi spettanti in ragione della diminuzione di fatturato causata dalla chiusura degli impianti al pari delle società private. Nel comma 4 si chiede poi una modifica affinché venga prevista una norma ristoro limitata a Comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti inserita nel DL Crescita solo per 2019.

On. Cristina PATELLI

referente Scuola per la Lega  Salvini Premier  Piemonte